Libro TERZO›Titolo III›Capo II›Sez. VII
Art. 606
Programmi interforze a elevato contenuto tecnologico
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per il finanziamento di programmi interforze a elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell'Unione europea, è autorizzata la spesa, secondo quanto determinato dalla legge di stabilità, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-606