Libro TERZO›Titolo III›Capo II›Sez. VI
Art. 602
Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'onere derivante dalla corresponsione delle provvidenze di cui all', a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, è valutato in euro 598.057,00 annui a decorrere dal 1994.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-602