Libro SETTIMO›Titolo III›Capo IV›Sez. IV
Art. 1906
Provvidenze a favore delle vittime di ordigni bellici in tempo di pace
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai cittadini italiani divenuti invalidi a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, e ai loro familiari, in caso di decesso, è attribuito il trattamento di quiescenza di cui all'.
2. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati e gli invalidi per servizio.
3. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 è esente dall'imposta sul reddito.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1906