Libro SETTIMO›Titolo III›Capo III
Art. 1886
Pensione privilegiata tabellare
In vigore dal 9 ott 2010
1. La pensione privilegiata tabellare è determinata ai sensi dell', comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. All'importo della pensione, si aggiunge l'indennità integrativa speciale, corrisposta in via separata ai sensi dell' della legge 27 maggio 1959, n. 324.
3. La pensione privilegiata tabellare correlata a menomazioni verificatesi durante il servizio militare di leva è esente da imposta sul reddito.
4. Il periodo di servizio che ha dato luogo alla pensione privilegiata tabellare, diverso da quello di leva, non può essere ulteriormente valutato ai fini di quiescenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1886