Libro SETTIMO›Titolo III›Capo III
Art. 1888
Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per gli ufficiali e sottufficiali che hanno percepito le indennità di aeronavigazione o di volo e relative indennità supplementari, la pensione privilegiata di prima categoria è aumentata dell'aliquota indicata nell', con un minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi.
2. Per i militari di truppa l'aumento di cui al comma 1 è stabilito nella misura di euro 82,63 se piloti, di euro 41,32 se specialisti.
3. L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima è determinato applicando, alla misura dell'indennità stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
4. In nessun caso la pensione privilegiata può superare l'ultimo stipendio percepito, aumentato dell'ultima indennità di aeronavigazione o di volo calcolata ad anno.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1888