Libro SETTIMOTitolo IIICapo III

Art. 1888

Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per gli ufficiali e sottufficiali che hanno percepito le indennità di aeronavigazione o di volo e relative indennità supplementari, la pensione privilegiata di prima categoria è aumentata dell'aliquota indicata nell', con un minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi. 2. Per i militari di truppa l'aumento di cui al comma 1 è stabilito nella misura di euro 82,63 se piloti, di euro 41,32 se specialisti. 3. L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima è determinato applicando, alla misura dell'indennità stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 4. In nessun caso la pensione privilegiata può superare l'ultimo stipendio percepito, aumentato dell'ultima indennità di aeronavigazione o di volo calcolata ad anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1888

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo