Libro SETTIMO›Titolo III›Capo III
Art. 1887
Pensione privilegiata per gli allievi delle accademie militari
In vigore dal 9 ott 2010
1. La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari e dell'accademia del Corpo della Guardia di finanza è determinata ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
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