Libro PRIMO›Titolo III›Capo VI›Sez. IV
Art. 76
Applicabilità delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario comune
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per gli stabilimenti militari di pena e per l'espiazione delle pene detentive militari, se non è espressamente o diversamente previsto dalle disposizioni del presente codice o da altre norme penali militari, si applicano le disposizioni dell'ordinamento penitenziario comune, sostituite, se necessario, le autorità competenti ordinarie con quelle militari.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-76