Libro PRIMO›Titolo III›Capo VI›Sez. IV
Art. 79
Visite dei parlamentari
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per le visite dei parlamentari negli stabilimenti militari di pena si applicano le speciali disposizioni previste dal titolo III del libro II.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-79