Libro PRIMOTitolo IIICapo VISez. III

Art. 75

Tirocinio e nomina

In vigore dal 9 ott 2010
1. I magistrati militari di cui all' sono destinati, con decreto ministeriale, agli uffici giudiziari militari per compiervi il prescritto tirocinio, che non può essere inferiore a sei mesi. 2. Trascorso positivamente il periodo minimo di prova, il Consiglio della magistratura militare delibera in ordine alla nomina a magistrato militare e al conferimento delle funzioni giudiziarie militari, sulla base dei pareri formulati dai capi degli uffici dove i magistrati militari hanno prestato il tirocinio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-75

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo