Libro PRIMO›Titolo III›Capo VI›Sez. III
Art. 75
Tirocinio e nomina
In vigore dal 9 ott 2010
1. I magistrati militari di cui all' sono destinati, con decreto ministeriale, agli uffici giudiziari militari per compiervi il prescritto tirocinio, che non può essere inferiore a sei mesi.
2. Trascorso positivamente il periodo minimo di prova, il Consiglio della magistratura militare delibera in ordine alla nomina a magistrato militare e al conferimento delle funzioni giudiziarie militari, sulla base dei pareri formulati dai capi degli uffici dove i magistrati militari hanno prestato il tirocinio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-75