Libro PRIMO›Titolo III›Capo VI›Sez. III
Art. 73
Concorsi
In vigore dal 9 ott 2010
1. Alla magistratura militare si accede mediante concorso pubblico per titoli per la nomina a magistrato militare, al quale possono partecipare soltanto i magistrati ordinari che non hanno superato il quarantesimo anno di età, salve le elevazioni previste dall'ordinamento. Le modalità della domanda di ammissione, il termine per la sua presentazione, i casi di esclusione dal concorso, i criteri di valutazione dei titoli da parte della commissione esaminatrice, nonché le modalità di approvazione della relativa graduatoria e di nomina dei vincitori sono stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa, previa delibera del Consiglio della magistratura militare.
2. Entro due mesi dal termine di conclusione del concorso per titoli riservato ai magistrati ordinari, nel perdurare di vacanze organiche, il Ministro della difesa, su delibera del Consiglio della magistratura militare, provvede a bandire con decreto il successivo concorso pubblico per esami tra i soggetti di cui alle lettere h), i) e l), dell', comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Con lo stesso decreto del Ministro della difesa sono individuati:
a) i punti a disposizione nella valutazione delle prove e i criteri di assegnazione da parte dei membri della commissione degli stessi punti, per ciascuna prova scritta e orale;
b) le ulteriori norme utili allo svolgimento del concorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-73