Libro PRIMO›Titolo III›Capo VI›Sez. II
Art. 72
Applicabilità di norme previste per il Consiglio superiore della magistratura
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente codice, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il Consiglio superiore della magistratura, in particolare sostituiti al Ministro e al Ministero della giustizia, rispettivamente il Ministro e il Ministero della difesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-72