Libro PRIMO›Titolo III›Capo VI›Sez. IV
Art. 80
Detenuti custoditi nelle carceri giudiziarie militari
In vigore dal 9 ott 2010
1. Nelle carceri giudiziarie militari sono custoditi i militari detenuti in attesa di giudizio, a disposizione dell'autorità giudiziaria militare od ordinaria.
2. Resta fermo quanto disposto dall' , comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-80