Libro PRIMO›Titolo III›Capo VI›Sez. IV
Art. 84
Esercizio e pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per l'esercizio e le pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena si applicano i principi dell'ordinamento penitenziario comune e, in quanto compatibili, le relative disposizioni regolamentari di esecuzione.
2. In ogni stabilimento militare di pena è istituito un oratorio per il culto cattolico, il cui esercizio è affidato alle cure di un cappellano militare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-84