Libro SETTIMO›Titolo III›Capo III
Art. 1885
Pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati
In vigore dal 9 ott 2010
1. La pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati è disciplinata dall', commi 1-4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1885