Libro SETTIMO›Titolo III›Capo II
Art. 1882
Equo indennizzo
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'equo indennizzo è corrisposto al personale militare, anche non in servizio permanente e agli allievi delle Forze di polizia a ordinamento militare, secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1882