Art. 1882 · Equo indennizzo
Libro SETTIMOTitolo IIICapo II

Art. 1882

1972 / 2493

Equo indennizzo

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'equo indennizzo è corrisposto al personale militare, anche non in servizio permanente e agli allievi delle Forze di polizia a ordinamento militare, secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato.
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