Libro SETTIMO›Titolo II›Capo III
Art. 1869
Maggiorazione per i percettori dell'indennità di aeronavigazione o di volo
In vigore dal 9 feb 2013
1. Per il personale militare che ha percepito le indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.
2. La pensione normale di cui al comma 1 è, altresì, aumentata di una ulteriore aliquota pari all'1,30 per cento delle indennità di aeronavigazione o di volo spettanti all'atto della cessazione, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al comma 1.
3. La somma degli aumenti di cui ai commi 1 e 2 non può superare l'80 per cento delle indennità stesse.
4. A fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal sevizio.
Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui ai commi 1 e 2, è effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di aeromobili, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità nelle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio.
5. Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto delle misure più favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati.
6. Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti.
7. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa non appartenenti all'Aeronautica che hanno svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e hanno percepito l'indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione e l'indennità per una volta tanto sono aumentati di un'aliquota di dette indennità nella misura e con i limiti previsti dai commi da 1 a 6.
8. La quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata delle indennità di aeronavigazione o di volo e della quota in pensione risultante dall'applicazione dell' non può superare l'importo dell'80 per cento, rispettivamente, delle indennità di aeronavigazione o di volo previste dagli della legge 23 marzo 1983, n. 78.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1869