Libro SETTIMOTitolo IICapo III

Art. 1864

Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell', comma 11 della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1864

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