Libro SETTIMO›Titolo II›Capo II›Sez. III
Art. 1860
Studi superiori richiesti agli ufficiali e ai marescialli
In vigore dal 25 feb 2026
1. La valutazione degli studi superiori compiuti dagli ufficiali è effettuata ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
1-bis. Le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano anche per la valutazione degli studi superiori compiuti dai marescialli.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1860