Libro SETTIMOTitolo IICapo IISez. III

Art. 1860

Studi superiori richiesti agli ufficiali e ai marescialli

In vigore dal 25 feb 2026
1. La valutazione degli studi superiori compiuti dagli ufficiali è effettuata ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 1-bis. Le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano anche per la valutazione degli studi superiori compiuti dai marescialli.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1860

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