Libro SETTIMO›Titolo II›Capo II›Sez. III

Art. 1860

Studi superiori richiesti agli ufficiali e ai marescialli

In vigore dal 25 apr 2026
1. La valutazione degli studi superiori compiuti dagli ufficiali è effettuata ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 1-bis. Le disposizioni di cui all' del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano anche per la valutazione degli studi superiori compiuti dai marescialli.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1860

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