Libro SETTIMO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 1856
Servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche
In vigore dal 9 ott 2010
1. Al personale militare che presta servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche di cui all' nelle sedi disagiate o particolarmente disagiate, si applicano gli aumenti previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1856