Libro SETTIMO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 1854
Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il servizio prestato dal personale delle Forze di polizia a ordinamento militare negli uffici disagiati di frontiera terrestre è computato ai sensi degli del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 232.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1854