Libro SETTIMO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 1849
Maggiorazioni del servizio effettivo
In vigore dal 9 ott 2010
1. Un periodo di servizio, di cui è prevista la maggiorazione ai fini pensionistici, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Per la computabilità degli aumenti dei periodi di servizio si applicano gli del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1849