Libro SETTIMOTitolo IICapo I

Art. 1845

Indennità per una volta tanto

In vigore dal 9 ott 2010
1. Al personale militare che cessa dal servizio permanente senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennità per una volta tanto ai sensi degli , comma 5, e 54, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
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