Libro SETTIMO›Titolo II›Capo II›Sez. I
Art. 1847
Computo del servizio effettivo
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso.
2. Il tempo trascorso durante la sospensione dall'impiego è computato in ragione della metà, ferma restando l'integrale non computabilità dei periodi di detenzione per condanna penale, dei periodi di aspettativa per motivi privati e di quelli trascorsi in qualità di richiamati senza assegni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1847