Art. 1847 · Computo del servizio effettivo
Libro SETTIMOTitolo IICapo IISez. I

Art. 1847

1937 / 2493

Computo del servizio effettivo

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso. 2. Il tempo trascorso durante la sospensione dall'impiego è computato in ragione della metà, ferma restando l'integrale non computabilità dei periodi di detenzione per condanna penale, dei periodi di aspettativa per motivi privati e di quelli trascorsi in qualità di richiamati senza assegni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1847