Libro SETTIMO›Titolo II›Capo I
Art. 1845
1935 / 2493Indennità per una volta tanto
In vigore dal 9 ott 2010
1. Al personale militare che cessa dal servizio permanente senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennità per una volta tanto ai sensi degli , comma 5, e 54, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1845