Libro SETTIMO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 1862
Divieto di costituzione di posizione assicurativa
In vigore dal 9 ott 2010
1. In aggiunta ai casi previsti dagli del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non si dà luogo alla costituzione di posizione assicurativa in caso di titolarità di trattamento pensionistico privilegiato tabellare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1862