Libro SETTIMO›Titolo II›Capo III
Art. 1867
Aliquote di rendimento
In vigore dal 9 ott 2010
1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione è determinata ai sensi dell', comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui all', comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza.
2. Ai sensi dell', comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1867