Libro SETTIMO›Titolo II›Capo III
Art. 1872
Riliquidazione al personale nella riserva o in congedo assoluto del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ufficiale cessato dal servizio permanente per età o per invalidità e collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello massimo di permanenza in ausiliaria, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso nella predetta condizione.
2. Il diritto di cui al comma 1 spetta all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto dalla categoria dell'ausiliaria, in applicazione dell', in relazione alla minore durata della permanenza in ausiliaria.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1872