Libro SETTIMOTitolo IICapo III

Art. 1875

Riliquidazione della pensione al personale richiamato dal congedo

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio hanno diritto, all'atto del ricollocamento in congedo o in congedo assoluto, alla riliquidazione della pensione in relazione al nuovo servizio prestato; se il richiamo ha avuto una durata di almeno un anno intero, ai fini della riliquidazione si considera anche l'ultimo stipendio percepito, nel sistema di calcolo retributivo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1875

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