Libro SETTIMOTitolo IICapo III

Art. 1871

Riliquidazione al termine dell'ausiliaria del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il periodo di permanenza in ausiliaria è computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se il militare non è stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Non è invece computato il periodo di tempo durante il quale il militare ha prestato altro servizio produttivo di pensione, salva l'opzione del medesimo ai fini della pensione militare. 2. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, è liquidato al militare un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che sono serviti ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso in ausiliaria, sia dell'indennità di cui . 3. Se il militare è stato richiamato per almeno un anno, è liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo. 4. Per i militari collocati in ausiliaria per effetto dell'avvenuta cessazione del trattamento pensionistico di guerra, il periodo di permanenza in ausiliaria non è computabile nei confronti di coloro che hanno già fruito dell'aumento di sei anni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1871

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