Libro SETTIMOTitolo IICapo III

Art. 1868

Effetti pensionistici delle indennità di impiego operativo

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'indennità di impiego operativo di base di cui all' della legge 23 marzo 1983, n. 78, è pensionabile. 2. Per i periodi di percezione delle indennità operative di campagna, di imbarco e di controllo dello spazio aereo, di cui alla stessa legge, il predetto importo è maggiorato, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le seguenti percentuali: a) reparti di campagna: 0,75; b) reparti di campagna per truppe alpine: 1,25; c) imbarco su mezzi di superficie: 3,5; imbarco su sommergibili: 6; d) controllo dello spazio aereo: I grado di abilitazione: 1,25; II grado di abilitazione: 2; III grado di abilitazione: 3,75. 3. Se i predetti periodi risultano superiori al massimo di 20 anni computabili, si tiene conto delle indennità più favorevoli percepite nel tempo dagli interessati. 4. Per il personale che si trova a operare nelle condizioni di impiego di cui agli , commi 6 e 7, della stessa legge, la percentuale dell'indennità meno favorevole è pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle predette condizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1868

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo