Libro QUARTOTitolo VCapo VIISez. III

Art. 995

Cessazione dell'ausiliaria

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il personale collocato in ausiliaria transita anticipatamente nella riserva se non accetta l'impiego, ovvero revoca l'accettazione degli impieghi assegnati, per due volte. 2. L'amministrazione che impiega il personale può variare la sede o la tipologia di impiego solo previo assenso dell'interessato. In caso di mancato assenso, il personale è nuovamente collocato in ausiliaria e a esso si applica il disposto di cui al comma 1. 3. Al termine del periodo indicato il militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità. 4. Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari. 5. L'ufficiale in ausiliaria può altresì essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della commissione o dell'autorità competente a esprimere il giudizio sull'avanzamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-995

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