Libro QUARTO›Titolo V›Capo VII›Sez. III
Art. 994
Obblighi del militare in ausiliaria
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il militare in ausiliaria non può assumere impieghi, nè rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-994