Libro QUARTO›Titolo V›Capo VII›Sez. II
Art. 991
Mantenimento dell'assistenza sanitaria
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai familiari dei lavoratori richiamati alle armi è dovuta l'assistenza sanitaria a cura del servizio sanitario nazionale al momento della chiamata o del richiamo alle armi, secondo le disposizioni vigenti.
2. Tale assistenza deve essere erogata ai familiari a carico per tutto il periodo dell'adempimento degli obblighi militari.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-991