Libro QUARTOTitolo VCapo VIISez. IV

Art. 1000

Cessazione dell'appartenenza al complemento

In vigore dal 20 feb 2020
1. L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età: a) Esercito italiano: 55 anni; b) Marina militare: 55 anni; c) Aeronautica militare: 1) ruolo naviganti: 1.1) ufficiali inferiori: 45 anni; 1.2) ufficiali superiori: 52 anni; 2) tutti gli altri ruoli: 55 anni; d) Arma dei carabinieri: sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni. 2. Per gli ufficiali inferiori e superiori dell'Aeronautica militare del ruolo naviganti i predetti limiti di età si applicano soltanto se gli stessi si trovano nelle condizioni previste dall', comma 2. 3. L'ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di età, è riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento è collocato nella riserva di complemento. 4. Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età. 5. L'ufficiale o il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nei commi precedenti, se è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1000

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