Libro QUARTOTitolo VCapo VIISez. IV

Art. 1001

Ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento degli anni trentacinque, è trasferito, con il grado e l'anzianità posseduti, e con la propria posizione di stato, nel ruolo servizi o eccezionalmente, se è possibile per il grado rivestito, in uno degli altri ruoli o categorie degli ufficiali dell'Aeronautica militare, su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti all'uopo presenti la capacità, l'attitudine, gli studi compiuti e l'attività svolta nella vita civile. 2. L'ufficiale che all'età anzidetta ne faccia domanda e si impegni a effettuare annualmente i prescritti allenamenti e addestramenti nonché l'ufficiale che svolga nella vita civile attività di volo a carattere continuativo possono, per determinazione del Ministro, rimanere a far parte del ruolo naviganti fino al raggiungimento del limite di età previsto dall'; raggiunto tale limite essi sono collocati nella riserva di complemento di detto ruolo. 3. All'ufficiale che non faccia domanda di rimanere a far parte del ruolo naviganti o che non ottenga di rimanervi, nonché all'ufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti o addestramenti si applicano le precedenti disposizioni circa il trasferimento nel ruolo delle armi o, eccezionalmente, in altro ruolo o categoria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1001

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