Libro QUARTO›Titolo V›Capo VII›Sez. IV
Art. 1004
Nomine nel complemento del personale dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 7 lug 2017
1. I luogotenenti dell'Arma dei carabinieri all'atto della loro cessazione dal servizio possono conseguire, a domanda, la nomina a ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri, se hanno acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.
2. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma 1 non frequentano corsi formativi e non prestano servizio di prima nomina.
Per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è di 65 anni. Le nomine hanno luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o della riserva di complemento.
3. La nomina a vice brigadiere di complemento e a maresciallo di complemento è conferita, a domanda, all'atto della cessazione dal servizio rispettivamente agli appuntati scelti e ai brigadieri capo, se hanno acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1004