Libro QUARTOTitolo VCapo VIISez. VI

Art. 1008

Collocamento nella riserva

In vigore dal 9 feb 2013
1. Il personale militare può, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria: a) al compimento del limite massimo di età previsto per ciascun ruolo, in relazione al grado; b) se chiede di cessare a domanda ai sensi 909, comma 4. 2. Nei casi di cui al comma 1 il militare è collocato direttamente nella categoria della riserva.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera oo)) che "all'articolo 1008, comma 1, lettera b), le parole: «dell'art.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo»".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1008

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