Libro QUARTO›Titolo V›Capo VII›Sez. VI
Art. 1008
Collocamento nella riserva
In vigore dal 9 feb 2013
1. Il personale militare può, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria:
a) al compimento del limite massimo di età previsto per ciascun ruolo, in relazione al grado;
b) se chiede di cessare a domanda ai sensi 909, comma 4.
2. Nei casi di cui al comma 1 il militare è collocato direttamente nella categoria della riserva.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera oo)) che "all'articolo 1008, comma 1, lettera b), le parole: «dell'art.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1008