Libro QUARTO›Titolo V›Capo VII›Sez. IV
Art. 1005
Ufficiali in ferma biennale
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ammissione degli ufficiali di complemento di prima nomina alla ferma biennale può avvenire esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all', comma 2.
2. Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento delle Forze armate possono chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina a ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi a una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.
3. L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dopo la nomina a ufficiale o ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
4. La valutazione dei concorrenti è effettuata da apposita commissione che procede alla formazione della relativa graduatoria di merito degli idonei sulla base dei complessi di elementi di cui all'.
5. La commissione è istituita, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un presidente, ufficiale generale o colonnello e gradi corrispondenti, e da quattro membri ufficiali superiori in servizio permanente, di cui il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.
6. Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui al presente articolo possono chiedere di esserne prosciolti dopo almeno un anno di servizio in ferma. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.
7. L'ufficiale che è divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non ha riacquistato la idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.
8. Gli ufficiali ammessi alla ferma biennale, di cui al presente articolo, sono valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nei gradi di aspirante e sottotenente o corrispondente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da aspirante e ufficiale, compreso quello di prima nomina.
9. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere annualmente alla ferma di cui al comma 1 è fissato per ciascuna Forza armata con la legge di bilancio.
10. Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali, può essere riservato fino all'80 per cento dei posti messi a concorso per i ruoli speciali di ciascuna Forza armata, e, nei concorsi a nomina diretta a ufficiale, per i ruoli di ciascuna Forza armata per i quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea. I posti riservati non coperti sono portati in aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo.
11. Agli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale sono conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle a ordinamento autonomo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1005