Libro QUARTO›Titolo V›Capo VII›Sez. V
Art. 1007
Cessazione dal congedo illimitato
In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari di truppa cessano dal congedo illimitato e sono collocati in congedo assoluto:
a) al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età;
b) prima del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età, se riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1007