Art. 1007 · Cessazione dal congedo illimitato
Libro QUARTO›Titolo V›Capo VII›Sez. V

Art. 1007

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Cessazione dal congedo illimitato

In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari di truppa cessano dal congedo illimitato e sono collocati in congedo assoluto: a) al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età; b) prima del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età, se riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1007