Libro SETTIMOTitolo IIICapo IVSez. III

Art. 1904

Vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere

In vigore dal 9 ott 2010
1. Al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1904

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