Libro SETTIMO›Titolo III›Capo IV›Sez. III
Art. 1904
Vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere
In vigore dal 9 ott 2010
1. Al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:
a) legge 13 agosto 1980, n. 466;
b) legge 20 ottobre 1990, n. 302;
c) legge 23 novembre 1998, n. 407;
d) legge 3 agosto 2004, n. 206;
e) legge 10 ottobre 2005, n. 207.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1904