Libro SETTIMO›Titolo III›Capo IV›Sez. II
Art. 1901
Anticipo dell'indennizzo privilegiato aeronautico
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai superstiti aventi diritto all'indennizzo privilegiato aeronautico nella misura corrispondente alla 1^ categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concesso d'ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale del beneficio stesso, avuto riguardo alla misura in vigore al verificarsi dell'evento lesivo.
2. L'anticipo è concesso sul fondo scorta dell'ente che amministra il personale che ha subito l'incidente, non appena il competente organo medico legale giudica che la morte è connessa al servizio di volo. Il predetto anticipo è reintegrato in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1901