Libro SETTIMOTitolo IIICapo IVSez. I

Art. 1897

Speciale trattamento pensionistico di reversibilità

In vigore dal 9 ott 2010
1. La pensione privilegiata spettante al coniuge superstite e agli orfani degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, caduti vittime del dovere, in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ovvero deceduti successivamente per la stessa causa, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, se più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione degli assegni per il nucleo familiare e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. 2. Per il coniuge superstite e gli orfani dei militari di truppa, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria è liquidata a norma dell', comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 3. È fatto salvo quanto disposto dall' della legge 24 maggio 1970, n. 336, e, se più favorevole, il trattamento privilegiato ordinario nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Ai titolari di pensione così determinata, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dal presente articolo. 4. La pensione spettante, in mancanza del coniuge superstite o degli orfani, ai genitori e ai collaterali dei militari indicati ai commi da 1 a 3 è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore. 5. Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare e ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.
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