Libro TERZO›Titolo III›Capo II›Sez. VII
Art. 605
Rifinanziamento dei programmi di investimento
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all', comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese fornitrici. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di euro 12.394.966,00 dall'anno 1999, di euro 25.822.845,00 dall'anno 2000 e di euro 13.427.879,00 dall'anno 2001.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-605