Libro TERZO›Titolo III›Capo III›Sez. I
Art. 610
Fondi di incentivazione del personale militare e civile
In vigore dal 9 ott 2010
1. I fondi per l'incentivazione della produttività del personale militare appartenente alle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa sono disciplinati dai pertinenti accordi di concertazione e dalla contrattazione collettiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-610