Art. 610 · Fondi di incentivazione del personale militare e civile
Libro TERZOTitolo IIICapo IIISez. I

Art. 610

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Fondi di incentivazione del personale militare e civile

In vigore dal 9 ott 2010
1. I fondi per l'incentivazione della produttività del personale militare appartenente alle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa sono disciplinati dai pertinenti accordi di concertazione e dalla contrattazione collettiva.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-610