Libro TERZO›Titolo III›Capo II›Sez. VI
Art. 601
Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze armate
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'onere derivante dalla corresponsione delle provvidenze di cui all', è valutato in euro 51.646,00 annui a decorrere dal 1993.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-601