Art. 601 · Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze armate
Libro TERZOTitolo IIICapo IISez. VI

Art. 601

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Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze armate

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'onere derivante dalla corresponsione delle provvidenze di cui all', è valutato in euro 51.646,00 annui a decorrere dal 1993.
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